Attestazione di soggiorno permanente di cittadino dell’unione europea

Descrizione del servizio
Attestazione di soggiorno permanente di cittadino dell’Unione Europea (*)

Rivolto a
Al cittadino dell’Unione Europea che ha soggiornato legalmente ed in via contituativa per almeno cinque anni sul territorio nazionale ai sensi del D. Lgs. 30/2007 e delle succesive circolari esplicative del Ministero dell’Interno, alla data di richiesta dell’attestazione medesima ed in possesso dei seguenti requisiti:

  • Residenza nel Comune;
  • Aver maturato il diritto al soggiorno permanente (cioè aver soggiornato legalmente ed in via continuativa per almeno cinque anni sul territorio nazionale).
Documenti richiesti
  • Idoneo documento di riconoscimento
  • Ogni prova idonea a dimostrare di aver soggiornato legalmente ed in via continuativa per almeno cinque anni sul territorio nazionale alla data di richiesta dell’attestazione medesima, secondo le modalità previste dalla vigente normativa (art. 18 comma 1 D. Lgs. n. 30/2007).

Soggiorno legale – Tale condizione si intende verificata quando, per almeno cinque anni, l’interessato abbia risieduto sul territorio nazionale previste dal D. Lgs. n. 30/2007, senza essere stato oggetto di misure di allontanamento (Circolare Ministero Interno 6 aprile 2007, n. 19), cioé sino al 10 aprile 2007 a norma del DPR 18 gennaio 2002 n. 54 oppure per i neocomunitari, nel periodo antecedente l’entrata nell’UE, a norma del DPR 31 agosto 1999 n. 394, in considerazione del contenuto della Circolare Ministero Interno 17 novembre 2006, n. 42 (domanda di rinnovo presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso, e che sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo), dall’11 aprile 2007 in poi del D. Lgs. n. 30/2007.
Soggiorno continuativo – Una delle possibili prove di tali condizioni risulta essere l’iscrizione anagrafica. (Circolare Ministero Interno 6 aprile 2007 n. 19, punto 5)

Il D. Lgs. n. 30/2007 indica le cause che pregiudicano il requisito della continuità del soggiorno (comunque viene fatta rendere dall’interessato idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà):

  • Art. 14 comma 3 D. Lgs. n. 30/2007 “La continuità del soggiorno non è pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei mesi l’anno, nonché da assenze di durata superiore per l’assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
  • Art. 14 comma 4 D. Lgs. n. 30/2007 “Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi. “
  • Art.18 comma 2 D. Lgs. n. 30/2007 “La continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata, che costituisce causa di cancellazione anagrafica.”

N.B.

  • Le assenze che non pregiudicano la continuità del soggiorno sono computate come soggiorno sul territorio nazionale (Circolare Ministero Interno n. 19/2007, punto 5);
  • Si osservano, se del caso, le deroghe previste a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari (art. 15 D. Lgs. 30/2007).
Cosa fare
L’interessato presenta richiesta di rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente ai punti di erogazione del servizio sugli appositi modelli ivi disponibili.
L’operatore del back office di anagrafe predispone l’attestazione di soggiorno permanente entro trenta giorni dalla richiesta, ammesso che l’esito dell’istruttoria sia positivo (chiaramente durante l’istruttoria se ravvede motivi che ostano l’accoglimento della richiesta, applica il preavviso di rigetto di cui all’art.10-bis L. 7 agosto 1990, n.241) e ne dà comunicazione all’interessato.
L’attestazione di soggiorno permanente di cittadino dell’Unione Europea (*) certifica la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L’attestato è rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni, rispettivamente previste dall’articolo 14 e dall’articolo 15 del D. Lgs. n.30/2007.
Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18  del D. Lgs. n. 30/2007 sono di riferimento a riguardo del diritto di soggiorno permanente.
Il cittadino dell’Unione Europea (*) che abbia soggiornato legalmente ed in via contituativa per almeno cinque anni sul territorio nazionale ai sensi del D. Lgs. n. 30/2007 e successive circolari esplicative del Ministero dell’Interno, alla data di richiesta dell’attestazione medesima, ha maturato il diritto al soggiorno permanente, cioé al soggiorno non subordinato alle condizioni previste dal D. Lgs. n. 30/2007 relativamente al diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi (art. 7 D. Lgs. n. 30/2007), alla conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell’Unione Europea (*) (art.11 D. Lgs. n. 30/2007), al mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio (art.12 D. Lgs. n. 30/2007) e al mantenimento del diritto di soggiorno (art.13 D. Lgs. n. 30/2007).
A norma dell’art. 14 comma 4 del D. Lgs. n. 30/2007, si sottolinea come il diritto di soggiorno permanente si perda in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
La norma di riferimento pone in evidenza come l’onere della prova della maturazione del diritto di soggiorno permanente sia a carico del richiedente l’attestato di soggiorno permanente. (art.16 comma 1 D. Lgs. n. 30/2007).
A partire dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 30/2007, ossia dal giorno 11 aprile 2007, la legalità del soggiorno deve essere intesa ai sensi del D. Lgs. n. 30/2007.
Per il rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente è necessario rivolgere istanza scritta che sconta l’imposta di bollo; pure per l’attestazione di soggiorno permanente è prevista l’imposta di bollo. (all’articolo 3 e articolo 4 della Tariffa Parte I del DPR 642/1972, Circolare Ministero Interno 8 ottobre 2007, n. 54).
Mentre per l’attestazione di soggiorno permanente di cittadino dell’Unione Europea (*) è competente il Comune di residenza, nel caso invece di cittadino extra-UE (*) la competenza è della Questura territorialmente competente (art.17 D.Lgs. n. 30/2007).
[(*)UE: cittadini di STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), cittadini di STATI APPARTENENTI ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), cittadini di SVIZZERA E DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO (art. 2 comma 1 lettera a) D. Lgs. n. 30/2007), punto 1) Circolare Min. Int n. 39/2007), cittadini dei Principati di Monaco ed Andorra (Parere Ministero Interno 3 luglio 2008)].
Riferimenti Normativi