Alla correzione di un mero errore materiale di scritturazione su un atto di stato civile, provvede su istanza di chiunque ne abbia interesse, o d’ufficio, l’ufficiale dell ostato civile.
Alla retificazione di un errore non riconsducibile alla casistica di cui sopra, provvede il Tribunale ordinario, su istanza dell’interessato.
Riferimenti normativi:
DPR 3 novembre 2000, n. 396 – Libro I c.c.