La richiesta di pubblicazione di matrimonio è fatta dagli sposi o da un loro incaricato, munito di delega speciale risultante da scrittura privata.
Per il matrimonio religioso, la richiesta dovrà essere fatta anche dal ministro di culto celebrante.
Qualora uno dei nubendi sia cittadino straniero, dovrà produrre idonea documentazione – rilasciata dalle autorità di appartenenza – circa la sua capacità matrimoniale.
Riferimenti normativi:
DPR 3 novembre 2000, n. 396 – Libro I c.c.