Il riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio, può essere fatto nell’atto di nascita o con apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale di stato civile, giudice tutelare o in un atto pubblico o testamento.
Riferimenti normativi:
DPR 3 novembre 2000, n. 396 – Legge 10 dicembre 2012, n. 219