Trascrizione matrimonio religioso

Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro di culto trasmetterà all’ufficio di stato civile, una copia dell’atto di matrimonio, per la trascrizione nei relativi registri.

Riferimenti normativi:
DPR 3 novembre 2000, n. 396 – Libro I c.c. – Legge 27 maggio 1929, n. 847 – Legge 25 marzo 1981, n. 121 – Legge 24 giugno 1929, 1159